REGOLAMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL’ ANA

Articolo 1 – Costituzione
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI (ANA), in conformità con quanto stabilito dal suo Statuto ed in accordo con le disposizioni di legge, ha costituito al suo interno un’Organizzazione di Protezione Civile (P.C.). Tale Organizzazione è iscritta nell’Elenco Centrale delle associazioni di volontariato di P.C. tenuto dal Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza 1°Agosto 2013.

Articolo 2 – Scopi
L’Organizzazione di P.C. ANA ha il compito di dare attuazione a quanto previsto dall’art.2, lettera e) dello Statuto, che così recita:
“promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità d’impiego in Italia e dall’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e dell’autonomia decisionale”.

Articolo 3 – Organizzazione generale
L’Organizzazione di P.C. dell’ANA, composta esclusivamente da Volontari, è destinata ad assolvere i compiti operativi assegnati dagli Organismi istituzionali della P.C.. Essa si articola in Unità sezionali, create all’interno delle varie Sezioni dislocate sul territorio nazionale, divise, a seconda dell’organizzazione sezionale, in un numero variabile di Squadre che, a loro volta, possono dividersi in un numero variabile di Nuclei.
É anche possibile che più Sezioni appartenente ad una medesima Regione costituiscano tra loro e con la Sede Nazionale, appositi Coordinamenti sulla base di Statuti o Regolamenti espressamente approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Nell’organizzazione di P.C. dell’ANA oltre alle unità sezionali fa parte, in maniera integrante, anche l’Ospedale da Campo (GIMC), che dispone di un suo regolamento e organizzazione interna.

Articolo 4 – Aggiornamenti
La Sede Nazionale provvede, con il supporto delle varie Sezioni, ad aggiornare costantemente i dati relativi al personale, ai mezzi ed ai materiali a disposizione della propria Organizzazione, dati, che possono essere, in caso di necessità, comunicati al Dipartimento di P.C..
Le Sezioni, tramite i Coordinatori di Raggruppamento (Rgpt.) ed i referenti regionali, provvedono all’iscrizione delle loro Unità sezionali nel Registro del Volontariato tenuto dalla Regione di appartenenza ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n.266/91 e nell’Albo regionale del Volontariato di P.C. ai sensi ed in ottemperanza di quanto disposto dalla legge n. 225/92, del decreto legislativo 112 del 31/03/98 e dalle relative leggi regionali.

Articolo 5 – Associati
Possono far parte dell’Organizzazione di P.C. ANA i Soci ANA (art.4 dello Statuto) che abbiano fatto apposita domanda per essere ammessi e che abbiano accettato il presente Regolamento.
Possono essere ammessi anche gli Amici degli Alpini (art.8, 8bis e 8ter del Regolamento Nazionale) e che, in virtù della loro specifica professionalità, possono trovare un’utile collocazione nella Organizzazione stessa; anche costoro, per essere ammessi, dovranno presentare apposita domanda ed accettare esplicitamente il presente Regolamento.

Articolo 6 – Requisiti
Ulteriori requisiti richiesti per entrare a far parte della Organizzazione di P.C. ANA sono i seguenti:
− idoneità fisica così come prevista dalla legislazione vigente
− età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti
− disponibilità ad essere impiegati anche al di fuori della propria Regione di residenza;
− capacità professionali tali da garantire un proficuo impiego.

Articolo 7 – Doveri
Alla luce di quanto disposto dall’art. 2 della legge n. 266/91, il Volontario deve prestare la sua opera in modo disciplinato, rispettoso della gerarchia associativa, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, evitando ogni forma di protagonismo personale, specie con le insegne e nel nome dell’ANA.
I Volontari, per operare, devono essere dotati di divisa, di distintivi autorizzati dal Dipartimento di P.C.,dalle Regioni e della ANA e di documento di identificazione personale rilasciato dall’ANA.

Articolo 8 – Rimborsi
L’attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte (art. 2 della legge n. 266/91).
Ai datori di lavoro compete il rimborso degli oneri derivanti dall’ impiego dei Volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dal Dipartimento e dagli Enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza (Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.).Oneri che, il soggetto che ha attivato i volontari, rimborserà allo stesso datore di lavoro

Articolo 9 – Compiti ed impiego
L’Organizzazione di P.C. ANA può essere impiegata per:
1. interventi di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino della normalità, a seguito di calamità naturali,
o calamità derivanti dall’attività umana;
2. addestramento individuale o collettivo;
3. partecipazione a dimostrazioni o manifestazioni di P.C..
L’intervento in operazioni di P.C. di qualsiasi livello è regolato dalle leggi vigenti e non può costituire oggetto di iniziative autonome né dell’Organizzazione di P.C. ANA, né di singole Unità o Squadre.
L’ addestramento ha lo scopo di far conseguire ai singoli Volontari ed alle Unità e Squadre in cui sono inquadrati i sincronismi ed automatismi indispensabili per un proficuo impiego. Esso si sviluppa attraverso la partecipazione a:
1. corsi individuali e/o di gruppo, seminari, conferenze;
2. esercitazioni programmate dall’Organizzazione di P.C. ANA e/o dai raggruppamenti e/o dalle Unità sezionali;
3. esercitazioni programmate dal Dipartimento e/o dalle Regioni e/o dalle Province o da altro Ente pubblico riconosciuto
4. esercitazioni programmate dai singoli Comuni e/o da altre Organizzazioni di P.C..
La partecipazione a dimostrazioni e manifestazioni ha lo scopo di:
1. farsi conoscere dalle varie Comunità e dai cittadini e fare opportuna opera di proselitismo;
2. dare prova di capacità operativa e professionalità.

Articolo 10 – Materiali e mezzi
Tutti i materiali ed i mezzi dell’organizzazione di P.C. dell’ANA, conservati nei magazzini allo uopo predisposti o dati in uso, possono essere usati solo ed esclusivamente ai fini di P.C..

Articolo 11 – Struttura organizzativa
La struttura della P.C. ANA prevede la suddivisione delle Unità sezionali in 4 Raggruppamenti, analogamente a quanto previsto dall’art. 17 del regolamento per l’esecuzione dello Statuto sociale.
La struttura di Dirigenza, responsabilità e di legale rappresentanza si articola gerarchicamente come segue:
1 Presidente nazionale dell’ ANA;
2 Consiglio direttivo nazionale (CDN) dell’ANA, con il compito di definire la politica associativa nel
campo della P.C.;
3 Commissione nazionale di P.C., organo tecnico di attuazione e verifica della politica associativa in tema di P.C., composta da:
a Presidente della Commissione (è un Consigliere Nazionale nominato dal Presidente);
b n° 3 consiglieri Nazionali (nominati dal CDN)
c n° 1 Revisore dei conti (nominato dal CDN)
d Coordinatore nazionale della Protezione Civile
e Segretario Nazionale della Protezione Civile
f Referente ANA presso il DPC
g Coordinatore del Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO);
h N°4 Coordinatori di Rgpt.
i Rappresentante del GIMC (Gruppo Intervento Medico Chirurgico) – Ospedale da campo;
l Coordinatore COSN (Centro Operativo Sede Nazionale)
m Referenti Regionali
4 Coordinatori sezionali;
5 Capi squadra.
In emergenza ed al solo scopo di ottemperare nel più breve tempo possibile all’ ordine di precettazione diramato dalle Autorità istituzionali, la catena di comando sarà costituita dai seguenti componenti tecnici:
1 Coordinatore nazionale
2 Segretario Nazionale
3 Referente ANA presso il DPC
4 Coordinatore CCIO
5 Coordinatore COSN
6 Coordinatori di Rgpt.
7 Referenti Regionali
8 Coordinatori sezionali
9 Capi squadra.

Articolo 12 – Nomina e durata in carica dei componenti tecnici della struttura di comando
Il Coordinatore nazionale è nominato dal Presidente nazionale con un primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
1 Il Coordinatore del CCIO è nominato dal Presidente nazionale, su indicazione del Coordinatore nazionale, con un primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
2 Il Segretario Nazionale è nominato dal CDN su indicazione del Coordinatore Nazionale con primo mandato di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
3 Il Referente ANA presso il DPC è nominato dal Coordinatore Nazionale.
4 Il Coordinatore COSN nominato dal Coordinatore Nazionale che lo comunica al CDN il suo incarico può essere revocato, in qualsiasi momento dal Coordinatore Nazionale.
5 I Coordinatori di Rgpt. sono nominati dal Presidente nazionale su indicazione dei Presidenti di Sezione dei rispettivi Rgpt.; in caso di più candidati, il Rgpt. indicherà il candidato che avrà ricevuto. Il maggior numero di voti; il loro primo mandato sarà di tre anni, eventualmente seguito da mandati annuali.
6 I Coordinatori sezionali sono nominati dai Presidenti sezionali, sentito il parere, non vincolante, dei Capi squadra; la loro carica non ha una durata predefinita essi costituendo i diretti rappresentanti del loro Presidente, unico responsabile di tutto ciò che avviene nella Sezione, compresa la P.C..
7 I Capi squadra sono nominati dal Presidente di Sezione, su indicazione del Coordinatore sezionale, sentito il parere dei componenti della Squadra interessata. Il loro mandato non ha un limite temporale.

Articolo 13 – Compiti dei componenti tecnici della struttura di comando

1. Il Coordinatore nazionale mantiene contatti diretti con il Dipartimento della P.C. presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche tramite il suo referente delegato a rappresentarlo e rappresenta il Presidente Nazionale nella Consulta Nazionale del Volontariato di P.C..  Egli coordina tutte le attività di P.C. all’interno ed all’esterno dell’ANA, supportando tecnicamente il Presidente nazionale, il CDN ed il Presidente della Commissione di P.C..
2. Il coordinatore del CCIO indirizza, coordina e controlla tutte le attività svolte dal CCIO.
3. I Coordinatori di Rgpt. svolgono attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Unità sezionali dei rispettivi Rgpt.; tengono inoltre i rapporti, in collaborazione con i referenti regionali in tema di P.C., fra l’ANA e le Regioni amministrative comprese nel territorio di  competenza del loro Rgpt. e fra dette Regioni e le Sezioni ANA, dotate di Unità di P.C., comprese nel territorio regionale.
4. I Coordinatori sezionali hanno il compito di organizzare, addestrare, standardizzare e guidare nelle emergenze le Squadre sezionali, seguendo le direttive del loro Presidente e del Consiglio direttivo sezionale (CDS) ed ottemperando alle disposizioni del Presidente nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore nazionale ed il Coordinatore di Rgpt..
5. I Capi squadra sono responsabili dell’organizzazione, addestramento e del corretto impiego dell’equipaggiamento della Squadra loro affidata, nonché della sua guida nelle emergenze.

Articolo 14 – Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO)
Il Centro Coordinamento Interventi Operativi (CCIO) è la struttura dell’Organizzazione Nazionale di Protezione Civile ANA incaricata di verificare le attività operative ed addestrative e dirigere le emergenze.
La struttura è diretta dal Coordinatore CCIO che cura la standardizzazione delle procedure e attua le disposizioni del Presidente Nazionale e del CDN ricevute attraverso il Coordinatore Nazionale attinenti:
-L’impiego in emergenza della Colonna Mobile Nazionale dell’ANA e delle Unità di Protezione Civile
sezionali.
-Il supporto, la verifica dell’organizzazione e la condotta delle esercitazioni
-Il CCIO in emergenza e nelle esercitazioni rappresenta a tutti gli effetti la Sede Nazionale sul territorio dove avvengono le operazioni. Sarà quindi l’unico e delegato collegamento con la Sede Nazionale affinché la stessa possa assumere tutte le opportune decisioni che si riferiscono alle diverse attività svolte sul campo.
Del CCIO, struttura operativa a supporto del Coordinatore Nazionale, fanno parte, in qualità di membri di diritto, Il Coordinatore Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore CCIO, Il Coordinatore COSN, i Coordinatori di Raggruppamento, i Coordinatori di specialità e gli eventuali referenti regionali.
Nelle fasi operative il Coordinatore CCIO si avvarrà inoltre della collaborazione di volontari della Protezione Civile ANA scelti di volta in volta in base alla tipologia e alla località dell’intervento.

Articolo 15 – Squadre specialistiche
La P.C. ANA può agire in completa autonomia all’interno dell’Organizzazione nazionale di P.C., essendo in grado non solo di svolgere qualsiasi tipo di missione, ma godendo anche di una completa autosufficienza logistica; può svolgere, inoltre, delle attività ad alta specializzazione.
Sono state all’uopo create apposite Squadre specialistiche.
Per razionalizzare e standardizzare la preparazione, l’equipaggiamento e l’impiego di queste Squadre all’interno della loro specializzazione, sono state create le seguenti Sottocommissioni:
– la Sottocommissione sanitaria; con la componente veterinaria
– la Sottocommissione trasmissioni;(TRX)
– la Sottocommissione informatica;
– la Sottocommissione antincendi boschivi (AIB);
– la Sottocommissione unità cinofile di soccorso (UCS);
– la Sottocommissione alpinistica;
– la Sottocommissione attività subacquee;

Articolo 16 – Precettazioni
La precettazione può essere disposta:
– dal Dipartimento di P.C., nei confronti dell’intera, o di parte, dell’Organizzazione di P.C. ANA;
– dalle Regioni, nei confronti delle Sezioni iscritte nei rispettivi Albi regionali del volontariato di P.C.
– dalle Province, di concerto con le Prefetture, nel caso di calamità che insistano sul territorio di più Comuni o dell’intera Provincia;
– dai Comuni, nei confronti delle Squadre convenzionate, per le calamità avvenute nel territorio Comunale.

Articolo 17 – Assicurazioni
Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (vedasi art.4 della legge n. 266/91).
Per quanto sopra si precisa che l’Organizzazione di P.C. ANA è regolarmente assicurata e che il Dipartimento di P.C. provvede a stipulare un contratto di assicurazione per gli infortuni e per la responsabilità civile a garanzia dei danni dei volontari impiegati nelle emergenze, sia in Italia sia all’estero, durante le attività che il Dipartimento ha riconosciuto. Queste coperture assicurative possono essere integrate da altre eventualmente stipulate dalle singole Unità sezionali, o dalle Squadre; in questi casi, i sottoscrittori delle polizze integrative dovranno fare includere una clausola che permetta la liquidazione del danno cumulabile con quello derivante da altro contratto assicurativo.
Assicurazioni nominative sono state stipulate dall’ANA a protezione dei Volontari impegnati in attività specialistiche rischiose.

Articolo 18 – Convenzioni
Possono essere stipulate convenzioni particolari con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane ed ogni altro Ente pubblico facente parte della struttura istituzionale.
Le convenzioni con le Regioni saranno firmate, per l’ANA, dal Presidente Nazionale, quelle con le Province ed altri eventuali Enti sovra comunali, dai Coordinatori di Rgpt., previa concertazione con i Presidenti di Sezione ed i Referenti regionali interessati, quelle con i Comuni dai Presidenti di Sezione.
Nelle Regioni ove siano costituiti Coordinamenti tra Sezioni le convenzioni con le Regioni, previa espressa autorizzazione della Commissione Nazionale di PC, potranno essere sottoscritte dai rappresentanti di detti Coordinamenti.
Tutte le convenzioni, prima della loro firma, dovranno essere approvate dalla Commissione nazionale di P.C. sentita la Commissione Legale.

Articolo 19 – Revoca della qualifica di Volontario di P.C.
La qualifica di Volontario di P.C. viene revocata dal Presidente sezionale per:
1. rinuncia presentata per iscritto dal singolo Volontario al proprio Capo squadra;
2. appartenenza ad altre organizzazioni di P.C. che comprometta la completa disponibilità del Volontario all’attività della sua Squadra;
3. inidoneità fisica;
4. raggiungimento dei limiti di età;
5. ingiustificata mancata partecipazione a tre consecutive attività addestrative, o di impiego della sua Squadra;
6. a seguito di provvedimenti disciplinari, anche non definitivi, di sospensione o radiazione, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’ANA.
Tutte le revoche devono essere comunicate al Segretario nazionale per presa d’atto e per le relative incombenze burocratiche.

Articolo 20 – Disposizioni amministrative
La gestione finanziaria della Commissione nazionale di P.C. fa parte integrante del bilancio contabile dell’ANA, con uno specifico capitolo di spesa. La gestione finanziaria delle Unità sezionali è di competenza delle Sezioni di appartenenza nel bilancio delle quali deve essere presente un apposito capitolo di spesa.

Articolo 21 – Disposizioni generali
Per tutti gli argomenti a carattere associativo non espressamente trattati in questo Regolamento, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto dell’ANA ed al relativo Regolamento per l’esecuzione dello Statuto sociale.

Articolo 22 – Modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento, approvato dal CDN, potrà essere modificato direttamente dal CDN stesso, su proposta del Presidente nazionale o della Commissione nazionale di P.C..

Articolo 23 – Norme transitorie
Tutte le Sezioni dotate di Unità di P.C. dovranno predisporre un Regolamento sezionale di P.C. che tenga conto dello spirito e finalità del presente Regolamento nazionale e che non sia in contrasto con le disposizioni in esso contenute.
Le Sezioni dovranno sottoporre alla Commissione nazionale di P.C. il loro Regolamento già in essere o la bozza del nuovo e recepire le proposte di modifica prima dell’approvazione da parte dei rispettivi CDS.

Regolamento Nazionale Protezione Civile A.N.A. (versione PdF)