REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI FIRENZE

(Dal 1 Giugno 2023)

TESTO

Art.1 – La Sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita i 20 Luglio 1921 in base all’art.21 dello Statuto, ha sede in Firenze. La Sezione ha il compito di perseguire, direttamente e attraverso i suoi Gruppi , gli scopi A.N.A. indicati all’art. 2 dello Statuto.

EMBLEMI

Art. 2 – L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto; gli stessi devono essere conformi ai modelli statuari. L’intervento a manifestazioni da parte del Vessillo e dei Gagliardetti, come previsto dall’art. 4 del Regolamento Nazionale, è deciso di volta, dal Presidente della Sezione o dal Capo Gruppo i quali devono aver cura che siano portati in pubblico con dignità e scortati da almeno un Consigliere di Sezione o di Gruppo, escludendo che presenzino a manifestazioni non conformi agli scopi, al carattere e allo spirito dell’A.N.A.

In caso di necessità e urgenza le decisioni in merito alla presenza del Vessillo o del Gagliardetto vengono demandate al Presidente e al Capo Gruppo.

Il Vessillo potrà intervenire ad onoranze funebri individuali di un associato, previa autorizzazione del Presidente o di chi ne fa le veci, alla condizione che sia scortato da almeno un Consigliere Sezionale.

Il Vessillo presenzia alle manifestazioni di Gruppo quando le stesse rivestono particolare importanza: anniversari, cerimonie religiose riservate agli “Alpini andati avanti”, inaugurazione di monumenti o sedi sociali, intitolazione di strade o piazze ed altre la cui importanza sia stata riconosciuta dal CDS: nei suddetti casi è però necessaria la richiesta ufficiale da parte del Gruppo.

Il Vessillo presenzierà inoltre a manifestazioni militari o civili locali a cui la Sezione sia stata ufficialmente invitata.

ASSOCIATI

Art. 3 – ALPINI (SOCI)

L’ammissione dei soci è regolata dalle norme stabilite dall’art.4 dello Statuto e dall’art. 6 del Regolamento Nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda personale, commerciale, partitica nonché all’uso del nome e dei simboli dell’ A.N.A. o delle Truppe Alpini per gli scopi di propaganda anzidetta.

Si perde la qualifica di socio per dimissioni o per non aver rinnovato l’ iscrizione nei termini stabiliti.

Art. 4 – AGGREGATI E “AMICI DEGLI ALPINI”

Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, su proposta dei gruppi interessati, possono iscriversi senza la qualifica di socio, come previsto dal Art. 8 e 8 bis del Regolamento Nazionale.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l’Aggregato dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna, lo Statuto nonché  i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare l’Aggregato si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda personale, commerciale, partitica nonché all’uso del nome e dei simboli dell’A.N.A. o delle Truppe Alpini per gli scopi di propaganda anzidetta.

l’Aggregato potrà diventare Amico degli Alpini, come specificato nell’ Art. 8 ter del Regolamento Nazionale, ovvero dopo almeno 2 anni continui d’iscrizione, su proposta di 2 soci con il consenso del Capo Gruppo. Dopo la valutazione della Giunta di Scrutinio, spetterà al C.D.S. dare l’approvazione finale.

La quota annuale per gli Aggregati e per gli Amici degli Alpini è uguale per entrambe le categorie.

Si perde la qualifica  di Aggregato e/o Amico degli Alpini per dimissioni o per non aver rinnovato l’ iscrizione nei termini stabiliti.

Art. 5 – Tutti gli associati (Alpini, Aggregati e Amici degli Alpini) hanno diritto di frequentare i locali sociali del proprio Gruppo e quella dei Gruppi della Sezione stessa. In tali locali, tutti gli associati dell’A.N.A. sono considerati graditi ospiti.

TESSERAMENTO

Art. 6 – Entro il 10 Settembre i Gruppi devono consegnare alla Sezione l’ultimo elenco degli associati che hanno rinnovato l’iscrizione per l’anno in corso; versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l’ importo ancora dovuto.

Il periodico sezionale “La Nostra Penna” cesserà di essere inviato con l’ultimo numero dell’anno in cui non è stata pagata la quota associativa.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 – Gli organi della Sezione sono:

  1. Assemblea dei Delegati della Sezione;
  2. Presidente;
  3. Consiglio Direttivo Sezionale;
  4. Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. Giunta di Scrutinio.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA SEZIONE

Art. 8 – L’Assemblea dei Delegati della Sezione è l’organo sovrano della Sezione; ne rappresenta i soci e delibera nell’ambito dello Statuto sulle attività della Sezione.

E’ convocata:

  • In sede ordinaria entro il mese di febbraio di ogni anno;
  • in sede straordinaria quando il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo giudichino necessario oppure ne sia fatta richiesta dai Revisori dei Conti o su domanda di un quinto dei Delegati. Tali richieste devono essere formulate per iscritto e presentate al Segretario almeno trenta giorni prima della convocazione, con indicazione degli argomenti specifici da trattare.

Art. 9 – L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invio ad ogni Capo Gruppo dell’ Ordine del Giorno e delle tessere speciali di partecipazione da assegnare ai Delegati del Gruppo. Tali tessere (tante quante sono i Delegati del Gruppo ha diritto ) devono essere firmate dal Capo Gruppo e completate a di lui cura e sotto la sua responsabilità, con indicazione del nome e cognome di ciascun Delegato e dell’eventuale suo rappresentante.

Nessun Delegato può partecipare all’ Assemblea se non munito della tessera di cui sopra.

Art. 10 – Ogni Gruppo, nell’ Assemblea di Gruppo, dovrà eleggere i propri Delegati in ragione di uno ogni venti soci, o frazione superiore a dieci, in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento dell’ anno precedente.

I Gruppi che non raggiungono i venti soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

Non possono essere nominati Delegati all’Assemblea Sezionale i membri del C.D.S. ed i Revisori dei Conti.

Il Capo Gruppo, purché non ricada nell’esclusione di cui sopra, copre di diritto uno dei posti dei Delegati spettanti al Gruppo. Nel caso che egli sia il solo Delegato, potrà farsi rappresentare da un componente il Consiglio Direttivo del Gruppo o da un socio dal Consiglio stesso designato. Nell’Assemblea, ciascun Delegato ha diritto ad un voto.

Ciascun Delegato non potrà rappresentare più di altri due Delegati. I Delegati durano un anno.

Art.11 – L’Assemblea ordinaria dei Delegati della Sezione viene convocata per:

  1. Approvazione del rendiconto morale e finanziario;
  2. Per stabilire la quota di iscrizione degli associati (Alpini, Aggregati/Amici degli Alpini) dei Gruppi da versare alla Sezione. Ogni qualvolta, però, che la Sede Nazionale aumenterà la quota a lei spettante, il C.D.S. potrà decidere analogo aumento per la quota sociale della Sezione senza dover convocare l’ Assemblea;
  3. Per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo Sezionale, dei Revisori dei Conti e della Giunta di Scrutinio quando le cariche vengono a scadere. In tal caso oltre alla nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea vengono nominati tre Scrutatori. I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori;
  4. Per la nomina dei Delegati all’ Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.

L’Assemblea, valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati, delibera a maggioranza relativa.

CANDIDATURE ALLE CARICHE DIRETTIVE SEZIONALI

Art. 12 – Le candidature alle cariche sezionali dovranno essere fatte conoscere alla sezione per scritto e controfirmate per accettazione dal candidato entro il 20 Dicembre dell’anno in cui vengono a scadere. I candidati devono essere presentati dal Capo Gruppo o da più Capo Gruppo comprendendo comunque il Gruppo di appartenenza, anche se già eletti nel mandato precedente.

Art. 13 – Le candidature alla carica del Presidente devono essere segnalate con lettera separata dalle altre.

Art. 14 – La Segreteria della Sezione, non appena ricevute le comunicazioni di cui agli art. 11 e 12, controllerà l’eleggibilità e l’accettazione dei candidati e compilerà la scheda per le votazioni.

Art. 15 – L’Assemblea Sezionale dei Delegati, liberamente e sovranamente, elegge, a maggioranza assoluta il Presidente (50% + 1 dei Delegati) quindi a maggioranza relativa i Consiglieri e i Revisori dei Conti.

Per l’elezione alla carica di Presidente, nel caso in cui in sede di seconda votazione, nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, l’Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni alle altre cariche associative, al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa il Presidente.

Nell’elezione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Membri della Giunta di scrutinio, in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più giovane d’età.

Le cariche sezionali non sono rimunerate.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo Sezionale designa tra i suoi componenti, su proposta del Presidente:

  • Tre Vice Presidenti di cui uno vicario;
  • Il Segretario;
  • Il Tesoriere.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare un Vice Segretario e un Vice Tesoriere in aiuto al Segretario e al Tesoriere. Questi due ruoli possono essere svolti anche da associati non soci alpini, con funzioni limitate e a tempo determinato; se invitati alle riunioni di C.D.S. non hanno diritto di voto deliberativo. Il Consiglio può assegnare anche altri incarichi a tempo determinato anche a persone al di fuori dei soci alpini alle stesse condizioni sopra menzionate.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, dovranno essere prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. A parità di voti sarà preponderante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 – Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione; convoca e presiede il Consiglio; sottoscrive dopo il Collegio dei Revisori dei Conti i rendiconti e provvede all’esecuzione delle deliberazioni del C.D.S. e dell’Assemblea.

In assenza del Presidente lo surroga in tutte le attribuzioni il Vice Presidente Vicario. In assenza del Vice Presidente Vicario, il secondo Vice Presidente. In assenza anche del secondo il terzo Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Controfirma, avendone accertata la regolarità, i rendiconti della Sezione presentati dal Tesoriere.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 20 – La Giunta di Scrutinio, composta da tre membri, ha il compito di esaminare le domande di ammissione del nuovo associato; di accertarne i requisiti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi membri. Le domande, una volta esaminate, dovranno essere restituite vistate alla Segreteria.

La Giunta di Scrutinio dovrà inoltre esaminare le richieste per il passaggio di qualifica ad Amico degli Alpini di un Aggregato. Le domande, una volta esaminate, dovranno essere restituite vistate alla Segreteria.

Art.  21 – Per le domande di ammissione respinte, la Giunta deve inoltrare al Presidente della Sezione un rapporto riservato con i motivi della reiezione. Analogamente nel caso in cui venga respinta la richiesta di passaggio alla qualifica di Amico degli Alpini.

Art.  22 – E’ dovere della Giunta di Scrutinio addivenire a periodiche verifiche nel repertorio degli associati.

DURATE E RIELEGGIBILITA’

Art. 23 – Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i membri della Giunta di Scrutinio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 24 – Nel caso di cessazione (dimissioni, sfiducia, impossibilità all’esercizio delle funzioni, morte) del Presidente, assumerà la presidenza il Vice Presidente Vicario fino alla convocazione dell’Assemblea dei Delegati che dovrà procedere all’intero rinnovo degli organi Sezionali; il subentrante sarà a sua volta sostituito da un nuovo Consigliere ovvero il primo dei non eletti o in mancanza dello stesso il posto risulterà vacante fino al termine del mandato.

Qualora si ritiri o debba essere sostituito uno dei componenti del Consiglio subentrerà il primo dei non eletti o in mancanza dello stesso il posto risulterà vacante fino al termine del mandato.

Qualora cessino d’ufficio un Revisore dei Conti od un membro della Giunta di Scrutinio sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti per quell’ incarico o in mancanza dello stesso il posto risulterà vacante fino al termine del mandato.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga ad almeno tre sedute consiliari regolarmente convocate, sarà considerato dimissionario dalla carica.

GRUPPI

Art. 25 – La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al presidente della Sezione da chi ne ha preso l’iniziativa ed ha raccolto l’adesione del numero minimo dei soci previsto dall’art. 27 dello Statuto.

Art. 26 – L’Assemblea di Gruppo, quando il numero lo consente, nominerà un Consiglio di Gruppo. Fino ad allora l’Assemblea nominerà un Capo Gruppo e un Cassiere.

Art. 27 – Tutte le cariche del Gruppo hanno durata massima di tre anni e sono rieleggibili. Anche le cariche del Gruppo, come quelle della Sezione, non sono rimunerate.

Art. 28 – Ogni anno, entro il 15 Gennaio, il Capogruppo deve riunire i soci in Assemblea per:

  • Discutere la relazione morale e il rendiconto finanziario dell’ anno sociale in corso;
  • Determinare le quota sociale spettante al Gruppo;
  • Discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del Gruppo;
  • Nominare i Delegati all’ Assemblea Sezionale;
  • Eleggere il Capo Gruppo ed il Consiglio di Gruppo.

Art. 29 – L’assemblea di Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno o quando almeno 1/10 dei soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta al Capo Gruppo e, per conoscenza, al Presidente delle Sezione specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di due settimane dalla richiesta altrimenti la convocazione sarà fatta dal Presidente entro dieci giorni dopo le due settimane.

Art. 30 –  Il Capo Gruppo convoca l’assemblea di Gruppo per scritto comunicando gli argomenti all’ordine del giorno. Copia della convocazione deve essere inviata al Presidente della Sezione il quale può sempre, personalmente od a mezzo di un suo delegato, intervenire a tali Assemblee.

Art. 31 – Entro il 15° giorno dall’effettuazione dell’Assemblea, i Gruppi dovranno inviare alla Sezione le relazioni morale e finanziaria approvate in Assemblea dei soci e le cariche quando vi siano state elezioni, come disposto dall’art. 29 dello Statuto.

Art. 32 – Ogni socio del Gruppo ha diritto a presentare reclamo scritto al Consiglio Direttivo Sezionale contro qualunque delibera concernente l’attività del Gruppo a cui appartiene.

Art. 33 – I Gruppi devono avere come unico referente la Sezione; anche le comunicazioni con la Sede Nazionale e il Giornale “L’Alpino” devono essere inviate esclusivamente tramite la Sezione.

GIORNALE SEZIONALE

Art. 34 – Il giornale della Sezione fiorentina dell’ A.N.A. è la “La Nostra Penna”.

Il Comitato di Redazione è nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale e dura in carica quanto lo stesso Consiglio.

Il Presidente della Sezione è anche Presidente del Comitato di Redazione.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 35 – Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un’Assemblea straordinariamente convocata, rispettivamente di Sezione o di Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Art. 36 – Il Consiglio Direttivo Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per oltre un anno del 50% del minimo stabilito dall’art. 27 dello Statuto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 – Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente Regolamento e per quanto potrà essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Art. 38 – Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

  • Regolamento approvato dal Consiglio di Sezione in data 4 Aprile 2023 e trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale in data 11 Aprile 2023.
  • Regolamento approvato dal Direttivo Nazionale in data 27 Maggio 2023 e trasmesso vidimato in data 31 Maggio 2023.

Versioni PdF:

STATUTO A.N.A. – 31 MAGGIO 2015

REGOLAMENTO NAZIONALE A.N.A. – 23 MARZO 2024

CERIMONIALE A.N.A – 11 OTTOBRE 2014

REGOLAMENTO SEZIONE DI FIRENZE – 1 GIUGNO 2023